Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art 14 del d.lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della
Figenpa S.p.A

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Figenpa S.p.A (la ”Società”)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 Dicembre 2018, dal conto economico, dal prospetto della reddittività
complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 Dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D. lgs. 136/15.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme ai principi in maniera di etica e di indipenenza
applicabili nell’ordinamento Italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D.lgs. 136/15 e, nei termini
previsti della legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

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